STATUTO

Approvato dall’Assemblea straordinaria del 30 gennaio 2024


TITOLO I  
DENOMINAZIONE - SEDE  - SCOPO - DURATA

Articolo 1

E’ costituita l’associazione denominata: “ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CREDITO AL CONSUMO E IMMOBILIARE" in breve “ASSOFIN”.

Articolo 2

L’associazione ha sede in Milano, Corso Italia n. 17 e potrà istituire sedi secondarie, uffici e rappresentanze sia in Italia sia nei paesi dell’Unione Europea.

La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Direttivo da comunicarsi agli associati a mezzo lettera raccomandata o P.E.C. (posta elettronica certificata).

Articolo 3

L’associazione, che non ha fini di lucro, si propone di promuovere e sviluppare iniziative a favore degli associati nel campo dei finanziamenti alla famiglia di carattere immobiliare e di consumo, dei servizi di pagamento, di locazione finanziaria, renting e godimento di beni di consumo, di credito e servizi di pagamento tra pari.

A tal fine l’associazione potrà:

a) esercitare e promuovere iniziative nell’interesse comune degli associati, collaborando con Autorità, Enti ed Associazioni per lo studio e la risoluzione di problemi attinenti la professione e l’esercizio delle attività, compiendo studi e pubblicazioni nei campi dell’economia, del diritto ed in qualsiasi altro campo connesso con le attività elencate al comma 1;

b) svolgere ogni attività di consulenza ed assistenza a favore degli associati, favorendo altresì lo scambio di informazioni e servizi tra gli associati;

c) formulare indirizzi di comportamento e fissare norme di autoregolamentazione deontologica;

d) svolgere in genere qualunque attività che si ritenesse utile per il raggiungimento degli scopi associativi.

L’associazione potrà apprestare i servizi idonei al raggiungimento degli scopi di cui sopra sia assicurando l’assistenza tecnico professionale necessaria, sia svolgendo gli opportuni adempimenti di carattere contrattuale, amministrativo e fiscale.

L'Associazione potrà dotarsi di un codice deontologico ("Codice Deontologico Assofin"), con le procedure descritte  nei successivi articoli 14 e 16, alla cui osservanza saranno tenute tutte le associate, anche con gli effetti di cui al successivo articolo 8.

L’associazione, per il perseguimento di tali scopi, potrà agire anche in collaborazione con altre associazioni, società, consorzi, enti e istituzioni per realizzare iniziative comuni, alle quali potrà aderire e partecipare, previa decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 4

La durata dell’associazione è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata anche con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 5

L’anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.


TITOLO II
DEGLI ASSOCIATI

Articolo 6

Gli associati sono: ordinari, corrispondenti e sostenitori.

=  A  =

Possono essere soci ordinari dell’Associazione:

1) le Banche, i Soggetti Operanti nel Settore Finanziario ai sensi degli artt. 106 e seguenti del D.lgs. 385/1993 (“TUB”), gli Istituti di Pagamento ai sensi degli artt. 114-bis e seguenti TUB e gli Istituti di Moneta Elettronica ai sensi degli artt. 114-sexies e seguenti TUB, in qualsiasi forma costituiti, anche se aventi sede in Stato estero purchè dotati di rappresentanza stabile nel territorio italiano;

2) le società che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere costituite nella veste giuridica di società di capitali;

b) essere iscritte da almeno trentasei mesi nel competente registro delle imprese;

c) avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori ad euro 2.000.000;

d) che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa;

e) che operino in modo continuativo e prevalente in uno dei settori descritti nell’art. 3, comma 1, del presente statuto, pur non rientrando nelle categorie di cui al punto 1) del presente articolo.

Possono essere ammesse, pur non avendo i requisiti di cui alle lettere b) e c), le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori a euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese;

3) le società controllanti altre società che abbiano le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1) e 2).

4) Le imprese estere in qualsiasi forma costituite, purchè dotate di rappresentanza stabile nel territorio italiano, assoggettate alla direzione di imprese che operano nel settore dei servizi di pagamento, anche qualora siano prive dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e/o 3).

= B =

Possono essere soci corrispondenti le società che non avendo i requisiti di cui innanzi abbiano capitale versato e riserve disponibili superiori ad euro 500.000.

Non è ammessa l’adesione in qualità di socio corrispondente per le società che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario.

Qualora il socio corrispondente acquisti tutti i requisiti previsti per i soci ordinari ne acquista a tutti gli effetti la qualifica.

Decorsi trentasei mesi dalla data di associazione il socio corrispondente che non possegga tutti i requisiti per essere considerato socio ordinario, viene escluso dall’associazione, salva la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di consentirne la permanenza, a tempo determinato e con delibera da assumere con scadenza biennale.

I soci corrispondenti non possono far parte del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto e di rappresentanza esclusivamente nelle assemblee straordinarie.

= C =

Possono essere soci sostenitori le società che svolgono attività connesse, affini o strumentali rispetto a quelle dei soci ordinari, e che abbiano i seguenti requisiti:

a) essere costituite nella forma giuridica di società di capitali;

b) essere iscritte nel competente registro delle imprese da almeno trentasei mesi;

c) avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori a euro 100.000;

d) che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa;

Possono essere ammesse, pur non avendo i requisiti di cui alle lettere b) e c), le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori a euro 500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.

***

Gli associati ordinari e corrispondenti sono altresì distinti, per le finalità di cui agli artt. 11, 16, 17 e 20-bis del presente statuto, tra:

(i) soci appartenenti al “Settore Finance”, qualora siano imprese che svolgono attività bancaria, finanziaria e/o altra attività diversa da quelle del settore dei servizi di paga-mento, di cui all’art. 6, = A =, 4);

(ii) soci appartenenti al “Settore Payment”, qualora siano imprese che svolgono attività nel settore dei servizi di pagamento di cui all’art. 6, = A =, 4).

Gli associati ordinari e corrispondenti che, in relazione al medesimo soggetto giuridico, presentino le caratteristiche per essere qualificati come soci sia del Settore Finance sia del Settore del Settore Payment, devono scegliere se: (i) assumere solo la qualifica di soci di uno dei due Settori; (ii) assumere la qualifica di soci di entrambi i Settori, a pieno titolo; (iii) assumere la qualifica di soci di un solo Settore, a pieno titolo, e la qualifica di socio con quota ridotta a 1/3, ai sensi del penultimo comma dell’art. 11 del presente statuto, per l’altro Settore.

Articolo 7

Le domande di ammissione, a firma del legale rappresentante delle imprese o enti richiedenti, devono contenere l’indicazione delle notizie atte a dimostrare i requisiti di cui al precedente articolo 6. Devono inoltre contenere l’accettazione integrale ed incondizionata del presente statuto, l’impegno all’osservanza di tutte le direttive degli organi deli-beranti dell’Associazione ed al Codice Deontologico che, approvato dall’Assemblea ordinaria, avrà forza vincolante tra gli associati al pari del presente statuto.

Sulla domanda di ammissione decide in modo inappellabile il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci sono rappresentati nell’Associazione e nei suoi organi (Assemblea e Consiglio Direttivo) dal loro legale rappresentante o da chi, in sua vece, viene designato all’atto della richiesta di ammissione, o successivamente indicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 8

La qualità di associato cessa:

a) per mancata acquisizione o perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l’esercizio delle attività proprie di ciascun socio;

b) per il venir meno dei requisiti previsti al precedente articolo 6 punto A ovvero, per i soci corrispondenti, per il decorso del termine di trentasei mesi di cui al precedente articolo 6 punto B, ovvero, per i soci sostenitori, per il venir meno dei requisiti previsti al precedente articolo 6 punto C;

c) per l’esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a carico di quelle società che rendessero incompatibile la loro presenza tra gli iscritti all’Associazione: (i) per aver contravvenuto agli obblighi di questo statuto; (ii) per il venir meno dei requisiti di onorabilità richiesti per gli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti con poteri di rappresentanza; (iii) per la violazione di norme etiche o deontologiche, con particolare riferimento al Codice Deontologico Assofin; (iv) per la mancata adesione e sottoscrizione di patti, protocolli e/o intese qualificati come di particolare rilievo dal Consiglio Direttivo e che, quindi, qualifichino l’appartenenza dell’associato all’Associazione, ivi compreso il "Protocollo sui finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento"; (v) per il mancato versamento del contributo associativo trascorsi tre mesi dal termine fissato; o (vi) per altri gravi motivi. Tale esclusione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza possibilità di delegare tale funzione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri;

d) per recesso da parte del socio da comunicare al Consiglio Direttivo entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

La cessazione della qualità di associato per qualsiasi causa comporta la perdita di ogni diritto sul patrimonio o fondo sociale fermo restando l’obbligo del versamento della quota associativa per l’anno in corso.

Per le medesime cause di cui sopra, ove rivestano carattere di temporaneità oppure ove richiedano verifiche o accertamenti ulteriori, la società associata può essere sospesa, a tempo determinato o indeterminato, con delibera del Consiglio Direttivo, con la medesima maggioranza di due terzi dei suoi membri.


TITOLO III 
PATRIMONIO

Articolo  9

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

  • dalle quote di dotazione patrimoniale versate dagli associati nella misura fissata dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
  • dalle quote associative annue versate dagli associati nella misura fissata dal Consiglio Direttivo di anno in anno;
  • da ogni altra entrata proveniente a qualsiasi titolo dallo Stato, da Enti pubblici e privati.
  • da immobili.

Ogni associato è tenuto ai versamenti delle quote sopra indicate come segue:

  • la quota di iscrizione, una tantum, al momento dell’accettazione della sua domanda di ammissione a socio;
  • la quota associativa, entro il 31 marzo di ogni anno o all’atto dell’iscrizione, pro quota, per dodicesimi rapportati ai mesi decorsi dall’inizio dell’anno qualora essa avvenga dopo quella data.

Ai singoli associati non potrà essere distribuita, in modo diretto o indiretto, alcuna quota di utili di esercizio, di avanzo di gestione, di riserve o, in genere, del patrimonio dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo  10

Alla fine di ogni anno sociale il consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.

Il conto consuntivo e il conto preventivo sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Articolo 11

Compete al Consiglio Direttivo di determinare anno per anno l’ammontare della quota associativa ("Quota Associativa"), pari alla somma di una componente fissa ("Contributo Minimo") e di una componente variabile ("Quota Variabile"), rapportata ai parametri economici elaborati dal Consiglio Direttivo, eventualmente anche diversificati per il “Settore Payment” e per il “Settore Finance”, in considerazione delle diverse specificità di business dei Settori medesimi.

In deroga a quanto sopra,

  • i Soci Corrispondenti sono tenuti al pagamento di una Quota Variabile pari ai 2/3 della Quota Variabile applicabile ai Soci Ordinari;
  • i Soci Sostenitori non sono tenuti al pagamento della Quota Variabile;
  • i Soci costituiti da meno di 5 anni (cd. start-up) operanti in comparti che si caratterizzino per particolare innovatività possono, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo espressa con maggioranza dei 2/3, versare una quota ridotta pari ad un terzo nel primo anno di adesione, a due terzi nel secondo anno di adesione e piena a partire dal terzo anno.

Qualora una società controllata da un socio ordinario, corrispondente o sostenitore, o da un ente che ne controlli altre già socie, avendone i requisiti, richieda di aderire all’associazione in qualità di socio, la Quota Associativa annua è ridotta  a 1/3 del Contributo Minimo.

La determinazione  sarà comunicata agli associati in occasione della riunione annuale per l’approvazione del conto consuntivo.

Articolo  12

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione dal godimento di ogni diritto derivante dalla qualità di associato, fino alla definitiva esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 8, punto c).


TITOLO  IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo  13

Gli organi dell’associazione sono:

  • l’Assemblea degli associati;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Comitato Esecutivo;
  • il Presidente ed i Vice-Presidenti dell’Associazione;
  • il Presidente Onorario, se eletto dall’assemblea;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualunque carica è gratuita e da diritto al solo rimborso delle spese sostenute.

Articolo  14

L’Assemblea è composta da tutti gli associati non morosi. Spetta all’assemblea in sede ordinaria deliberare sui seguenti argomenti:

  • fissare gli indirizzi dell’attività dell’associazione;
  • eleggere eventualmente il Presidente ed i Vice-Presidenti;
  • nominare i membri del Consiglio Direttivo scelti tra i soggetti designati dalle società associate;
  • eleggere il Presidente Onorario, qualora lo ritenga opportuno;
  • nominare i Revisori dei conti;
  • approvare il bilancio preventivo nonchè quello consuntivo di ogni esercizio;
  • approvare il Codice Deontologico Assofin e le relative modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo;
  • nominare i componenti del “Comitato per l’applicazione del Codice Deontologico Assofin”, secondo le disposizioni dettate dallo stesso Codice Deontologico Assofin.

Spetta all’assemblea in sede straordinaria deliberare sulle modifiche del presente statuto e del Codice Deontologico, nonchè sullo scioglimento dell’associazione, sulla conseguenziale nomina di uno o più liquidatori e sulla sorte del patrimonio sociale.

Articolo  15

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’associazione o su richiesta formulata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o da un quarto dei soci ordinari, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da far pervenire almeno quattordici giorni liberi prima della riunione.

Sono valide le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, svoltesi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed in particolare è necessario che sia consentito:

(i) al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione nonchè l’ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo avrà facoltà di indicare che l’intervento all’Assemblea avvenga anche o esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi del comma precedente.

Ogni associato dispone di un voto. Ad ogni associato spetta inoltre un voto per ogni euro 500 di quota associativa a suo carico con arrotondamento per difetto o per eccesso delle frazioni di euro 500. Gli associati corrispondenti e sostenitori hanno diritto di voto, nelle medesime misure di cui sopra, nella sola assemblea straordinaria.

Gli associati possono partecipare all’assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può, però, essere portatore di più di cinque deleghe.

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei soci ordinari non morosi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti; delibera con la maggioranza dei voti degli associati ordinari intervenuti, in proprio o per delega, all’assemblea fatta eccezione per le deliberazioni relative alle nomine delle cariche sociali per le quali valgono le norme di cui al successivo art. 16.

L’Assemblea in sede straordinaria delibera sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei voti spettanti agli associati ordinari, corrispondenti e sostenitori.

L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro il 31 maggio per l’approvazione dei conti preventivo e consuntivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento od assenza, da uno dei Vice-Presidenti, in ordine di anzianità, ovvero, in mancanza anche di questi ultimi, da un membro del Consiglio Direttivo designato dall’Assemblea.

L’Assemblea sceglie nel suo ambito un segretario quando questi non è già stato nominato dal Comitato Esecutivo a norma del successivo articolo 18.

Il processo verbale dell’adunanza, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è trascritto su apposito libro a cura del segretario dell’Associazione.

Articolo  16
CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e disposizioni generali.

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Consiglieri sino a massimi n. 24, a discrezione dell’Assemblea.

L’Assemblea elegge i Consiglieri secondo le norme che seguono.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre esercizi e scade pertanto in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

La carica di consigliere è gratuita salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

I consiglieri sono rieleggibili.

Nomina.

La competenza della nomina dei consiglieri spetta all'Assemblea, con adozione del sistema del voto per liste, sulla base dei seguenti criteri:

a) entro la data del 31 gennaio dell'anno in cui scade il Consiglio Direttivo, il Presidente comunica a tutti i soci ordinari l'elenco dei soci medesimi ed il numero dei voti ad essi spettanti nelle deliberazioni assembleari;

b) entro la data del 28 febbraio, è facoltà di tutti i soci ordinari di comunicare al Presidente la formazione di un raggruppamento elettorale, indicando i soci ordinari che ne fanno parte ed il nominativo del rappresentante del raggruppamento, cui spetta il potere di comunicare tutte le dichiarazioni del raggruppamento stesso;

c) ciascun raggruppamento elettorale avrà poi diritto di presentare una lista per l'elezione dei consiglieri;

d) entro la data del 15 marzo il Presidente trasmette a tutti i soci ordinari, tramite posta elettronica, all'indirizzo all'uopo indicato da ciascun socio, l'elenco dei raggruppamenti elettorali comunicati e dei relativi appartenenti ed invita tutti i soci ordinari a comunicare entro la data del 31 marzo, tramite posta elettronica, la dichiarazione di adesione ai raggruppamenti elettorali già formatisi; ove si sia formato un solo raggruppamento elettorale la summenzionata comunicazione non è richiesta;

e) entro il 15 aprile i raggruppamenti elettorali così formatisi avranno diritto, per mezzo dei propri rappresentanti comuni, di presentare una lista di candidati, in ordine progressivo; tale diritto spetta solo ai raggruppamenti elettorali regolarmente comunicati nei termini di cui sopra unitamente alla lista deve essere altresì presentato il programma con le linee guida della lista;

alla votazione delle liste sono ammessi tutti i soci ordinari, ivi compresi  quelli che non hanno aderito ad alcun raggruppamento elettorale.

La votazione avviene come segue:

  • ciascun socio ordinario può esprimere i propri voti solo per una lista;
  • l'appartenenza ad un raggruppamento elettorale, sia quale promotore sia quale aderente, non implica necessariamente l'espressione del voto a favore della lista presentata dal raggruppamento elettorale, restando libero il socio di non intervenire o di astenersi dal voto; ai soci appartenenti ad un raggruppamento elettorale non è tuttavia concesso votare a favore di liste diverse da quelle presentate dal raggruppamento di appartenenza;
  • al termine della votazione, i voti ottenuti dalle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere; sono tuttavia escluse dal conteggio le liste che non hanno ottenuto più del 12,5 per cento dei voti espressi in assemblea, fermo restando che ha diritto di partecipare al conteggio almeno una lista presentata da parte di raggruppamenti elettorali dei soci del Settore (Payment o Finance) che abbia ricevuto meno voti rispetto all’altro Settore (“Settore di Minoranza”), anche in caso di ottenimento di una percentuale di voti inferiore al 12,5 per cento dei voti espressi in assemblea; in caso di presentazione di più liste del Settore di Minoranza, partecipa al conteggio, la lista del Settore di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelle del Settore medesimo;
  • i quozienti così ottenuti sono attribuiti ai candidati di ciascuna lista, secondo l’ordine dalla stessa previsto;
  • quindi, i quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente;
  • risultano eletti, fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati;
  • almeno 3 Consiglieri devono essere tratti da liste presentate da raggruppamenti elettorali del Settore di Minoranza; pertanto, se dal conteggio dei quozienti più elevati di cui al precedente alinea risultassero eletti meno di n. 3 consiglieri tratti da liste del Settore di Minoranza, risulterebbero comunque eletti i 3 candidati con il quoziente più elevato tra quelli del Settore di Minoranza e risulterebbero eletti i restanti consiglieri con il quoziente più elevato tra quelli delle altre liste;
  • fermo quanto sopra, nel caso in cui, per completare l’intero Consiglio, più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori;
  • nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell’ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
  • in caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell’assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti
  • nel caso in cui sia stata presentata una sola lista è facoltà del Presidente proporre la votazione palese.

In caso di cessazione di un consigliere prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Consiglio ha facoltà di cooptare, in sua sostituzione, la persona eventualmente designata dall’Associato che esprimeva il consigliere uscente; qualora l’Associato non esprima un candidato per la sostituzione , oppure qualora il Consiglio Direttivo non si sia avvalso della facoltà di cooptarlo, viene automaticamente nominato al posto del consigliere uscente il primo candidato non eletto, della medesima lista; in mancanza, è automaticamente nominato il candidato non eletto avente il quoziente più elevato, tra tutte le restanti liste; nel caso in cui, invece, non sia più Associato chi aveva espresso la candidatura del consigliere uscente, spetta all’Assemblea deliberare in merito alla riduzione del numero dei consiglieri o alla nomina del sostituto; in quest’ultimo caso, l’Assemblea nomina il Consigliere sulla base di liste presentate da soci del medesimo Settore di quello di appartenenza dell’Associato che aveva espresso la candidatura del consigliere uscente, applicandosi mutatis mutandis quanto sopra previsto in materia di presentazione e votazione di liste.


Competenze.

Al Consiglio Direttivo spetta attuare le direttive generali fissate dall’Assemblea e di promuovere, nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa per il conseguimento degli scopi dell’associazione.

Al Consiglio Direttivo sono pertanto attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione, ed esso ha pertanto la facoltà di assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’associazione; Il Consiglio inoltre provvede:

  • alla redazione dei conti consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea;
  • all’ammissione ed all’esclusione dei soci;
  • alla determinazione annuale della quota associativa ed alla determinazione o modifica dei parametri per la determinazione della parte aggiuntiva di tale quota;
  • alla redazione del Codice Deontologico Assofin e delle relative modifiche, anche mediante la istituzione di un'apposita Commissione, fermo restando che l'approvazione del Codice è riservata all'Assemblea ai sensi del precedente articolo 14;
  • agli ulteriori compiti affidatigli dal presente statuto.

Il Consiglio può delegare i propri poteri di gestione, sia ordinaria che straordinaria, al Comitato Esecutivo, al Presidente, ai Vice Presidenti ed a singoli consiglieri, i quali saranno in tal caso muniti dei corrispondenti poteri di rappresentanza per dare esecuzione a quanto loro delegato; il Consiglio, inoltre, potrà, per specifiche materie o particolari finalità, valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati od anche di consulenti esterni.

In ogni caso non è delegabile la competenza a deliberare in ordine alla esclusione di associati.


Funzionamento e quorum.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno tre dei suoi componenti. La convocazione avviene a mezzo lettera o messaggio di posta elettronica, che dovrà pervenire entro cinque giorni liberi prima della convocazione.

Le riunioni del Consiglio potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione quali sistemi di teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In casi di particolare urgenza, i termini di preavviso sono ridotti ad un giorno; in questo caso la convocazione sarà sottoscritta dal Presidente e da almeno uno dei Vicepresidenti e la riunione potrà svolgersi mediante audio conferenza o videoconferenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza di un terzo dei consiglieri e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per: (i) la deliberazione di esclusione di associati, che deve in ogni caso essere assunta con il voto favorevole di più dei due terzi dei componenti in carica; e (ii) le deliberazioni relative agli atti di destinazione dei contributi dei soci del Settore di Minoranza, che possono essere assunte solo qualora vi sia il voto favorevole di 1 consigliere tratto dalle liste del Settore medesimo.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti, in ordine di anzianità, ovvero, in mancanza anche di questi ultimi, dal consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario del Consiglio saranno svolte o dal Segretario Generale dell’Associazione nominato dal Comitato Esecutivo a norma del successivo articolo 17, o, qualora questi non sia stato nominato, da un consigliere scelto dal Consiglio stesso, il quale provvederà alla redazione del verbale della riunione, che, trascritto su apposito libro a cura del segretario dell’Associazione, verrà sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Articolo 17
COMITATO ESECUTIVO

Composizione e nomina.

Il Comitato Esecutivo è composto da 7 membri, tutti facenti parte del Consiglio Direttivo, fatto salvo il caso di cui al terzo periodo del presente articolo.

Il Comitato Esecutivo viene costituito in occasione della nomina del Consiglio Direttivo e dura in carica per l’intera durata del Consiglio Direttivo medesimo.

Sono automaticamente nominati quali membri del Comitato Esecutivo i candidati capolista di tutte le liste che hanno ottenuto più del 12,5 per cento dei voti espressi in assemblea, ai sensi del precedente articolo 16. Nel caso in cui risultino eletti membri del Consiglio Direttivo tratti da una Lista del Settore di Minoranza, è automaticamente nominato quale ottavo membro del Comitato Esecutivo il candidato capolista di tale lista ("Consigliere Capolista del Settore di Minoranza”).

Tra i componenti del Comitato Esecutivo figurano necessariamente, in base a quanto stabilito dal successivo articolo 18, il Presidente ed il o i Vice Presidenti.

Qualora le liste elette siano meno di sette, il Comitato Esecutivo è composto, oltre che dai candidati capolista delle liste elette, dai candidati che abbiano ottenuto il più alto quoziente, calcolato ai sensi dell’art. 16, in numero necessario per raggiungere i 7 componenti del Comitato Esecutivo, ed inoltre dal Consigliere Capolista del Settore di Minoranza.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un componente del Comitato Esecutivo dalla carica di consigliere – e pertanto automaticamente anche dalla carica in seno al Comitato Esecutivo, risulta automaticamente nominato quale membro del Comitato Esecutivo il consigliere cooptato ai sensi del precedente art. 16, oppure, in difetto, il consi-gliere che abbia ottenuto il più alto quoziente, calcolato ai sensi dell’art. 16, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo.


Competenze e funzionamento.

Al Comitato Esecutivo possono essere delegati, da parte del Consiglio Direttivo, tutti poteri e le competenze a quest’ultimo spettati, ad eccezione delle deliberazioni in ordine all’esclusione degli associati, ai sensi dell’ultimo comma del paragrafo “competenze” dell’art. 16.

Al Comitato Esecutivo spetta in ogni caso la competenza, ferma la concorrente competenza del Consiglio Direttivo, di:

  • assumere i provvedimenti di ordinaria amministrazione;
  • determinare modalità, condizioni e corrispettivi secondo i quali servizi prestati dall’associazione possono essere messi a disposizione di terzi estranei;
  • segnalare al Consiglio eventuali sue decisioni che comportino un incremento superiori al 20% del preventivo annuale di spesa;
  • redigere la bozza di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone al Consiglio, che provvederà alla loro presentazione in sede di assemblea annuale;
  • nominare il Segretario Generale dell’associazione anche al di fuori della cerchia dei soci fissandone i poteri ed il compenso.

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno due dei suoi componenti. La convocazione avviene a mezzo lettera, o messaggio di posta elettronica, che dovrà pervenire entro cinque giorni liberi prima della convocazione.

Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione quali sistemi di teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti e sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni relative agli atti di destinazione dei contributi dei soci del Settore di Minoranza, che possono essere assunte solo qualora vi sia il voto favorevole del Consigliere Capolista del Settore di Minoranza.

In caso di parità dei voti prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice-Presidenti, in ordine di anzianità, ovvero, in mancanza anche di questi ultimi, dal consigliere più anziano di età.

Le funzioni di segretario del Comitato Esecutivo saranno svolte o dal Segretario Generale dell’Associazione, o, qualora questi non sia stato nominato, da un consigliere scelto dal Consiglio stesso, il quale provvederà alla redazione del verbale della riunione, che, trascritto su apposito libro a cura del segretario dell’Associazione, verrà sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario.

Articolo 18
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Nomina.

L’Associazione è retta da un Presidente e da uno o più Vice Presidenti, nel numero stabilito ai sensi del presente articolo, tutti facenti parte del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente è assunta automaticamente dal primo candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti nell’elezione del Consiglio Direttivo (“Prima Lista”).

La carica di Vice Presidente, previa determinazione del loro numero a cura dell’assemblea, è assunta automaticamente:

  • ove la Prima Lista sia la sola lista che abbia ottenuto più del 12,5% dei voti espressi in assemblea ai sensi dell’art. 16 (“Lista Eletta”), dal secondo, dal terzo e dal quarto candidato della medesima;
  • ove le Liste Elette siano due, dal primo candidato della lista diversa dalla Prima Lista e dal secondo e dal terzo candidato della Prima Lista;
  • ove le Liste Elette siano tre, dal primo candidato delle due liste diverse dalla Prima Lista e dal secondo candidato della Prima Lista;
  • ove le Liste Elette siano pari o superiori a quattro, dal primo candidato delle tre liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo la Prima Lista;

fermo restando che qualora il numero di Vice Presidenti determinato dall’assemblea sia inferiore a tre, la nomina avrà ad oggetto, secondo i criteri di cui sopra, solo uno o due Vice Presidenti.

Nel caso in cui risultino eletti membri del Consiglio Direttivo tratti da una Lista del Settore di Minoranza, in aggiunta al o ai Vice Presidenti nominati secondo i criteri di cui sopra, è altresì automaticamente nominato un ulteriore Vice Presidente, in persona del Consigliere Capolista del Settore di Minoranza.


Sostituzione.

In tutti i casi di cessazione dalla carica del Presidente, assume la carica di Presidente il Vice Presidente più anziano, sino alla scadenza del mandato.

In tutti i casi di cessazione dalla carica di uno o più Vice Presidenti, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione in occasione della prima riunione, con deliberazione adottata con il voto favorevole di più dei tre quarti dei consiglieri in carica; in caso di mancato raggiungimento del quorum anzidetto, la nomina del o dei Vice Presidenti deve nuovamente formare oggetto di deliberazione in una successiva riunione, con il voto favorevole di più dei due terzi dei consiglieri in carica; in caso di mancato raggiungimento del quorum anzidetto anche nella seconda riunione, si procede nello stesso modo una terza volta, in occasione della quale la nomina del o dei Vice Presidenti, richiede il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporanei, del Presidente, tutte le sue funzioni ed attribuzioni, ivi compresa la rappresentanza legale dell’Associazione, spettano al Vice Presidente più anziano.

La firma del Vice Presidente fa piena prova sia nei confronti dei terzi sia nei confronti degli associati, dell’assenza od impedimento temporanei del Presidente.


Competenze e poteri.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha il potere di assumere le decisioni e di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, nonché il potere di assumere le decisioni e di compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione che siano necessari o urgenti, ad eccezione di quelli che ai sensi del presente statuto non possono essere delegati dal Consiglio Direttivo a singoli consiglieri, e fermo restando l’obbligo del Presidente di riferire al Consiglio Direttivo in merito al compimento di tali atti e attività.

Al Presidente ed ai Vice Presidenti possono essere delegati, dal Consiglio Direttivo o dal Comitato Esecutivo, poteri di gestione su specifiche materie o in determinati settori.

I Vice Presidenti hanno inoltre il compito di fornire assistenza e consulenza all’attività del Presidente, il quale ha facoltà di organizzare il proprio ufficio di presidenza affidando a ciascun Vice Presidente particolari funzioni e responsabilità.

Articolo 19

Il Presidente Onorario, eletto dall’Assemblea ai sensi del precedente articolo 14, può partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Articolo 20

Il Collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La carica del collegio dei revisori inizia e cessa contemporaneamente alla nomina ed alla cessazione del consiglio direttivo.

Sono automaticamente nominati quali revisori, contestualmente alla nomina del Consiglio Direttivo, i tre candidati non eletti alla nomina del Consiglio medesimo, che abbiano ottenuto il maggior quoziente; il primo di essi assume la carica di Presidente.

In caso di cessazione di un revisore, esso è sostituito con la medesima procedura prevista dall'art. 16 per il caso di cessazione di un consigliere.

I revisori sorvegliano la regolarità della gestione amministrativa dell’Associazione e la sua corretta rappresentazione contabile; ne riferiscono nella loro relazione da presentarsi annualmente all’assemblea.

I revisori partecipano senza voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei revisori si raduna almeno una volta l’anno, nel mese che precede quello in cui l’assemblea è chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo dell’esercizio.

Le riunioni del Collegio dei revisori potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione quali sistemi di teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Articolo 20-bis
COMITATI DEI SETTORI

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere costituite due diverse commissioni consultive ad hoc, ciascuna di esse con la funzione di coadiuvare il Consiglio Direttivo nell’istruttoria delle decisioni rilevanti per il Settore Finance e per il Settore Payment.


TITOLO V
LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

Articolo 21

Oltre gli eventuali libri da tenersi per legge, saranno obbligatori per l’associazione:

  • il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato dal Presidente e dal Segretario Generale, sarà diviso in due parti in ciascuna delle quali saranno indicati, con generalità e residenza, i diversi tipi di associati, la data delle loro iscrizioni all’associazione, le dimensioni, le esclusioni ed il passaggio da una categoria all’altra di associato;
  • il “Libro dei Verbali delle Assemblee”, il “Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo” ed il "Libro dei Verbali del Comitato Esecutivo" che, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Presidente e dal Segretario Generale.

Responsabile della tenuta integra di detti libri è il Segretario dell’Associazione.


TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 22

L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con le maggioranze previste dalla legge, nominando il liquidatore o i liquidatori.

Il saldo attivo netto del bilancio di liquidazione è devoluto a tutti gli associati in pari misura.


TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 23

Le eventuali controversie nascenti tra gli associati e l’Associazione od i suoi Organi o tra gli associati tra di essi, circa la interpretazione dell’atto costitutivo dell’associazione, dello statuto che la regola o del Codice Deontologico, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, al giudizio di collegio arbitrale composto da tanti membri quante sono le parti in contestazione nominati uno da ciascuno delle parti stesse, nonchè, se in numero pari tra loro, da un ulteriore membro con funzioni di Presidente nominato dagli altri arbitri congiuntamente. Ad ogni nomina mancante o sostituzione provvederà il Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più diligente. Il Collegio arbitrale provvederà e deciderà quale amichevole compositore e senza formalità di legge con potere di disposizione negoziale e transattiva sulle controversie.

Articolo  24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge.

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