Le Associate possono essere:
ordinarie, corrispondenti e sostenitrici.
POSSONO ESSERE SOCI ORDINARI DELL'ASSOCIAZIONE:
- le Banche, i Soggetti Operanti nel Settore Finanziario ai sensi degli artt. 106 e seguenti del D.lgs. 385/1993 (“TUB”), gli Istituti di Pagamento ai sensi degli artt. 114-bis e seguenti TUB e gli Istituti di Moneta Elettronica ai sensi degli artt. 114-sexies e seguenti TUB, in qualsiasi forma costituiti, anche se aventi sede in Stato estero purchè dotati di rappresentanza stabile nel territorio italiano;
- Le Società che abbiano i seguenti requisiti:
- essere costituite nella veste giuridica di società di capitali;
- essere iscritti da almeno trentasei mesi nel competente registro delle imprese;
- avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori ad euro 2.000.000;
- che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggetti alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa;
- che operino in modo continuativo e prevalente in uno dei settori descritti nell’art. 3, comma 1, del presente statuto, pur non rientrando nelle categorie di cui al punto 1) del presente articolo.
Possono essere ammesse, pur non avendo i requisiti di cui alle lettere b) e c), le Società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori ad euro 2.500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.
- le società controllanti altre società che abbiano le caratteristiche di cui ai precedenti punti 1) e 2)
- Le imprese estere in qualsiasi forma costituite, purchè dotate di rappresentanza stabile nel territorio italiano, assoggettate alla direzione di imprese che operano nel settore dei servizi di pagamento, anche qualora siano prive dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) e/o 3).
POSSONO ESSERE SOCI CORRISPONDENTI
Le società che non avendo i requisiti di cui sopra abbiano capitale versato e riserve disponibili superiori ad euro 500.000.
Non è ammessa l’adesione in qualità di socio corrispondente per le società che abbiano i requisiti per assumere la qualità di socio ordinario.
Qualora il socio corrispondente acquisti tutti i requisiti previsti per i soci ordinari ne acquista a tutti gli effetti la qualifica.
Decorsi trentasei mesi dalla data di associazione il socio corrispondente che non possegga tutti i requisiti per essere considerato socio ordinario, viene escluso dall’associazione, salva la possibilità da parte del Consiglio Direttivo di consentirne la permanenza, a tempo determinato e con delibera da assumere con scadenza biennale.
I soci corrispondenti non possono far parte del Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto e di rappresentanza esclusivamente nelle assemblee straordinarie.
POSSONO ESSERE SOCI SOSTENITORI
Le società che svolgano attività connesse, affini o strumentali rispetto a quelle dei soci ordinari, e che abbiano i seguenti requisiti:
- essere costituite nella forma giuridica di società di capitali;
- essere iscritte nel competente registro delle imprese da almeno trentasei mesi;
- avere un capitale versato o riserve libere cumulativamente non inferiori a euro 100.000;
- che, a decorrere almeno dall'esercizio in corso al momento della domanda, siano soggette alla revisione contabile obbligatoria o vi si assoggettino in via facoltativa.
Possono essere ammesse, pur non avendo i requisiti di cui alle lettere b) e c), le società controllate, direttamente o indirettamente, da altre società, anche straniere, che abbiano un capitale sociale e riserve disponibili non inferiori ad euro 500.000 e siano iscritte da almeno trentasei mesi nel registro delle imprese.